Sarà il ministero per i Beni e le attività culturali, con un decreto, a stabilire “le modalità di implementazione e aggiornamento della raccolta e gestione dei dati, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi, all’accesso da parte degli utenti e alle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione dei servizi” da parte di agenzie viaggi e tour operator, anche online. Lo prevede una bozza del DDL Mibact visionata da Public Policy.
Un pacchetto per le imprese culturali e creative, con risorse e un credito d’imposta per la loro attività e la possibilità di usare immobili pubblici. Innanzitutto, il ddl definisce le imprese culturali e creative. Per poter essere considerate tali l’impresa deve svolgere, in via esclusiva o prevalente, ed anche individualmente, attività, fissa e continuata, di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, conservazione, ricerca e promozione o gestione di prodotti culturali, come beni, servizi e opere legate alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, al patrimonio culturale ed ai suoi processi di innovazione. E’ in programma inoltre la realizzazione di un elenco, al Mibact, che consideri le imprese con i requisiti per poter essere considerate ‘culturali e creative’.
Il ddl istituisce anche un Fondo per la promozione delle iniziative culturali e creative. Le attività attualmente sono ancora da definire ma si è stabilito quale debba essere il loro obiettivo: valorizzare nuove imprenditorialità e incoraggiare la crescita del settore; incentivare la collaborazione con le imprese di altre aree produttive, le Università e gli istituti di ricerca, i musei e le istituzioni culturali, anche mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto tramite voucher da riservare all’acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli enti di cui al presente comma anche per rendere possibili processi innovativi; garantire l’accesso al credito; rendere stabile e promuovere lo sviluppo del settore anche tramite iniziative di analisi e studio e progetti di valorizzazione e promozione. Altre risorse (15 milioni all’anno, secondo la bozza) sono riservate invece per un credito di imposta, equivalente al 30% dei costi sostenuti per iniziative di sviluppo, produzione e valorizzazione di prodotti e servizi culturali e creativi. Inoltre sarà permesso alle autorizzazioni centrali, alle Regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici di cedere, in forma gratuita, beni immobili di loro proprietà, semi-abbandonati o non utilizzati da almeno tre anni. La cessione può durare al massimo dieci anni, e può essere rinnovata. Inoltre si potranno dare in concessione o in locazione beni immobili che hanno bisogno di interventi di restauro, pagando un canone agevolato, per essere riqualificati e riconvertiti a spese del concessionario, anche con nuove destinazioni d’uso. Dai canoni sarebbero detratti i costi per il restauro e il recupero.
Tutti i Comuni potranno istituire la tassa di soggiorno, che dovrà essere stabilita “in misura riferita in valore percentuale al prezzo effettivamente corrisposto” all’albergo, ma “non superiore al 5%”. Rispetto alla norma attualmente in vigore, dunque, vengono eliminate le condizioni culle città che possono istituirla. Il dlgs sul federalismo fiscale municipale, infatti, si riferisce ai “Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”. Elementi che il ddl Mibact cancella.
Inoltre, la normativa vigente riferisce che la tassa deve essere stabilita “secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno”. Il ddl sul tavolo del Governo, diversamente, intende stabilire che sia “riferita in valore percentuale al prezzo effettivamente corrisposto, non superiore al 5%”. Inoltre si stabilisce che il gestore della struttura abbia responsabilità sul versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno "anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria ?fino al triplo dell’importo dovuto".
Inoltre, ci sarà una proroga dei crediti di imposta per la rivalutazione ed il miglioramento e per la digitalizzazione delle attività ricettive degli alberghi. Il massimo di costi, per quanto riguarda i primi, è di 100 milioni di euro l’anno, mentre per la seconda 15 milioni dall’anno in corso. Inoltre il 10% delle risorse deve essere devoluta a strutture delle aree interne. Infine viene stabilito che anche le strutture ricettive all’aperto potranno utilizzare il credito di imposta per la riqualificazione.