Avevamo dato la notizia 2 giorni fa ( http://www.qaeditoria.it/details.aspx?idarticle=87960 ) del ricorso in autotutela del dirigente del Mibac Antono Tarasco per l’annullamento della nomina di Tiziana Maffei a direttore della Reggia di Caserta. Tarasco nel ricorso affermava di aver avuto un punteggio complessivo, per le 2 fasi della selezione, superiore ai tre candidati che hanno composto la terna indicata dalla commissione al ministro Bonisoli per la scelta del direttore da nominare.
Su quanto riportato dai media d’informazione il ministero ha risposto con una nota nella quale spiega: “Come precisato dalla presidente della Commissione, Donata Levi, la procedura di selezione si è svolta in fasi distinte e separate, non cumulabili tra loro. La prima, riservata esclusivamente alla selezione dei curricula e dei titoli, è servita a stilare una graduatoria che ha individuato i 10 candidati ammessi al colloquio. Il professor Tarasco è stato ammesso alla fase successiva, indipendente dalla prima, caratterizzata da colloqui mirati ad accertare, tra le altre cose, la conoscenza delle specifiche caratteristiche e delle eventuali problematicità della struttura per la quale si è fatta domanda, le prospettive progettuali, la capacità di relazionarsi con il territorio e con tutti i soggetti locali, nazionali e internazionali, anche per quanto riguarda la ricerca di finanziamenti. Attraverso i colloqui è stata stilata una terna di candidati che maggiormente hanno risposto alle finalità del bando e che è stata sottoposta alla scelta discrezionale del ministro Bonisoli il quale, prima della scelta conclusiva e fiduciaria del nuovo direttore della Reggia, ha voluto personalmente incontrare i tre.
Le procedure, peraltro, hanno seguito modalità già sperimentate nelle precedenti selezioni e aderenti ai pronunciamenti della Cassazione a sezioni riunite con due sentenze ben note agli addetti ai lavori”.
In sostanza, secondo il Mibac, i punteggi che vengono attribuiti nelle 2 fasi della selezione, non si sommano ma per i 10 candidati (tra cui Tarasco) che hanno superato la prima selezione, il punteggio acquisito si azzera e si riparte da zero.
L’articolo 5 (lavori della Commissione) del decreto della D.G. Organizzazione del 23 novembre 2018 che regola le modalità di svolgimento del concorso, stabilisce le 2 fasi della selezione ( fase 1 valutazione dei curricula e fase 2 colloqui diretti) al termine delle quali tra i 10 candidati selezionati per partecipare ai colloqui la Commissione sceglie la terna da presentare al ministro. Lo stesso articolo prevede un punteggio da attribuirsi nella prima fase ma non cita alcun punteggio nella fase 2 dei colloqui diretti (punteggio che è stato attribuito, secondo Tarasco). Questione non semplice che lasciamo agli esperti del Mibac e del prof. Tarasco. Presto però.
Nel frattempo, il tema delle nomine dei direttori dei musei, continua ad alimentare il dibattito, questa volta a livello politico, sulla legittimità della “procedura concorsuale” di nomina dei direttori dei musei. Ieri la Sen. Margherita Corrado (M5S) ha presentato l’annunciata interrogazione al ministro Bonisoli "in merito - riporta una nota - alle selezioni dei nuovi direttori di sei musei autonomi, appena concluse”. Afferma la sen Corrado. nella sua interrogazione:“"La procedura concorsuale adottata infatti e' sancita dall'art. 14, comma 2-bis dell'ormai collaudato D.L. 83/2014, articolo che, in attesa di essere auspicabilmente abrogato, poteva e doveva, a mio avviso, essere disapplicato, non avendo cogenza. Si tratta, infatti, di un meccanismo giuridico formalmente legittimo ma che rappresenta uno schiaffo alla Costituzione, perche' viola l'art. 97, che vincola l'accesso ai pubblici uffici ad un concorso pubblico. Stando al decreto legislativo voluto dall'ex ministro Franceschini, alla scadenza dei contratti, triennali o quinquennali, le poltrone dei super-direttori possono (non devono) essere rimesse in palio mediante 'procedure di selezione pubblica'. Per le loro caratteristiche, pero', queste non sono concorsi pubblici in senso stretto. Non impongono, infatti, lo stesso rigore di valutazione e non prevedono prove scritte, ma si affidano esclusivamente ad orali non tecnici".